Art. 18 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Casi di guerra.
[2]In caso di guerra o di ostilita' fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od al le condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sara' riveduta in relazione alle modificazioni suddette.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
