Art. 16 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Cauzione.
[2]All'atto della stipulazione del contratto la Societa' dovra' prestare una cauzione corrispondente al dieci per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione. La cauzione dovra' essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteca sopra una o piu' navi di proprieta' della Societa', le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Societa' italiana di assicurazioni accettata dal Ministero delle comunicazioni per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovra' essere girata a favore del Ministero stesso.
[3]La cauzione e' vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilita' incorse cosi' dalla Societa', come dalle persone per cui essa deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe e delle penali inflitte che non fossero pagate dalla Societa' e non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvedera' mediante decreto del Ministro per le comunicazioni a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto. Non avvenendo cio', la Societa' s'intende decaduta per sua colpa dalla concessione.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
