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Lo Stato versera' alla Societa' Anonima Bresciana Autovie un contributo straordinario non superiore a L. 200.000 (lire duecentomila) per il pagamento delle passivita' a carico della Societa' medesima, a condizione che la Societa' versi, a sua volta, all'Erario il maggior introito netto eccedente le lire 800.000 (lire ottocentomila) che si verificasse indipendenza delle entrate dell'esercizio 1938 e delle altre attivita' sociali al 31 dicembre 1938-XVII.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
