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Il Ministero delle comunicazioni e' autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1932-1933, l'impegno per la spesa di L. 1.073.723,66 in eccedenza al limite stabilito con l'art. 2 della legge 6 giugno 1932, n. 636, per le sovvenzioni chilometriche di costruzione e di esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata.

Testo in vigore dal 3 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-05-08;523~art2 · fonte del testo

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