Art. 2 (Approvazione)
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[1]L'art. 13 della predetta convenzione 29 giugno 1931 e' sostituito dal seguente: Spese diverse a carico del Regio demanio e dell'esercizio. «Le spese necessarie per il funzionamento del Comitato di vigilanza e per le ispezioni di ordine amministrativo, contabile, tecnico ed igienico, che il Ministero delle finanze credera' di disporre, saranno a carico del Regio demanio e saranno anticipate dalla concessionaria. Questa si rimborsera' sulle quote degli utili spettanti al Regio demanio prima di eseguire il versamento di cui all'art. 7. Gli stipendi, salari e mercedi di tutto il personale, nonche' le indennita' varie e gli oneri derivanti da provvidenze a favore del personale stesso, comunque assunto in servizio, sono a carico dell'esercizio comune Demanio e Societa'. Gli stipendi degli impiegati e dei direttori, e l'indennita' del consigliere delegato saranno determinati annualmente d'accordo fra il Regio demanio e la concessionaria». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Mosconi.
[4]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
