Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di prima previsione 1883, negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati colla legge del bilancio definitivo 1882 pei diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1882.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1882 al 16 dicembre 2009
