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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
[6]E' approvato e reso esecutorio l'atto 17 ottobre 1940-XVIII, aggiuntivo alla convenzione 14 ottobre 1931-IX, approvata con R. decreto-legge 22 ottobre 1931-IX, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932-X, n. 459, stipulato fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Societa' anonima italiana per le Ferrovie del sud-est, concessionaria dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE,
[7]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 19 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
