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[1]Il personale scientifico addetto permanentemente all'Istituto sara' stabilito dal Consiglio di presidenza e apparterra', in ogni caso, meta' alla nazionalita' italiana e meta' alla nazionalita' tedesca.
[2]Il personale scientifico entro i limiti imposti dai fini dell'Istituto e del bilancio sara' perfettamente libero nello svolgimento della propria attivita' scientifica.
Testo in vigore dal 20 aprile 1931 al 9 maggio 2025
