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Poiche' il buon funzionamento dell'Istituto dipendera' evidentemente dal perfetto accordo fra i due consiglieri delegati, in caso di disaccordo fra i due consiglieri delegati, interverra' il presidente in via conciliativa, e, se fosse necessario, la questione verra' sottoposta al Consiglio. In caso di assenza del consigliere delegato italiano le funzioni esecutive verranno assunte dal consigliere delegato tedesco, se presente.
Testo in vigore dal 20 aprile 1931 al 9 maggio 2025
