Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]1. Per quanto riguarda l'esercizio delle linee menzionate all'art. 1, le imprese non potranno impiegare sul territorio dell'altro Stato, rispettivamente, che dei cittadini italiani e ungheresi.
[2]2. La lista delle persone addette ad un servizio sul territorio dell'altro Stato e quella dei membri dell'equipaggio in servizio sulle linee aeree, nonche' i loro principali dati personali, dovranno essere sottoposti almeno 15 giorni prima della loro entrata in servizio all'Autorita' superiore aeronautica dell'altro Stato per il preventivo. benestare.
[3]8. Ciascuna delle due Autorita' superiori aeronautiche avra' anche la facolta' di chiedere la revoca di una delle persone menzionate al precedente capoverso, senza doverne indicare i motivi. L'altra Parte -contraente dara' seguito a tale richiesta.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025
