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[1]1. Ciascuna impresa sara' tenuta a presentare all'Autorita' superiore aeronautica dell'altro Stato, per il tramite dell'impresa che ne cura la rappresentanza, ai fini dell'approvazione, gli orari, le tariffe, le possibilita' di coincidenza con altre linee aeree e la frequenza del servizio, e cio' 4 settimane prima della loro entrata in vigore.
[2]2. Le imprese avranno il diritto di effettuare dei voli supplementari, qualora i viaggiatori e le merci raggiungano il 50% del carico utile dell'aeromobile.
[3]3. L'aeromobile supplementare non potra' prendere il volo che nell'ora seguente la partenza del servizio regolare.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025
