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[1]1. Ciascuna delle due Parti contraenti avra' la facolta' di nominare in qualsiasi momento, in luogo dell'impresa designata, un'altra impresa nazionale che rimpiazzera' l'impresa precedente.
[2]2. La nuova impresa beneficiera', sotto ogni riguardo, dei diritti dell'impresa sostituita anche per quanto riguarda la durata della concessione rilasciata.
[3]8. L'impresa che ha dovuto rinunciare all'esercizio non e' ammessa a far valere alcun diritto d'indennizzo verso l'altro Stato.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025
