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[1]1. In caso di forza maggiore gli aeromobili delle imprese avranno il diritto di atterrare su di un aerodromo altrimenti non aperto al traffico pubblico.

[2]2. Quando un volo fosse interrotto in seguito ad un atterraggio forzato o qualsiasi altra ragione, tutte le facilitazioni possibili saranno accordate all'impresa in questione, affinche' essa possa avviare nel piu' breve tempo i passeggeri, le merci e la posta verso la loro destinazione.

[3]3. In caso di atterraggio forzato o di accidente, le Autorita' locali sono obbligate a prestare all'impresa, verso rimborso delle spese effettive, lo stesso aiuto riservato agli aeromobili nazionali.

Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;938~art3 · fonte del testo

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