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[1]1. Le imprese saranno tenute a far rispettare dal personale alle loro dipendenze e dai viaggiatori tutte le disposizioni contenute, rispettivamente, nelle leggi e nei regolamenti italiani e ungheresi in vigore.
[2]2. Qualora, durante l'esercizio delle linee 'menzionate all'art. 1 del presente accordo, un membro del personale adibito al servizio dell'impresa aerea concessionaria, violasse le norme relative alla sicurezza e all'ordine pubblico, o contravvenisse alle disposizioni relative alle norme fiscali e doganali dell'altro Stato o a quelle del traffico aereo, l'Autorita', superiore aeronautica di detto Stato potra' esigere la revoca della persona in questione. In caso di infrazione grave e ripetuta, qualora l'impresa ne abbia avuto conoscenza, potra' essere pretesa la revoca dell'impresa e altresi' la concessione rilasciata e' passibile di revoca se la gravita' del caso lo giustificasse.
[3]8. Il terzo capoverso dell'art. 7 e' pure applicabile in tal Caso.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025
