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[1]Accordo tra il Regio Ministro italiano dell'aeronautica ed il Regio Ministro ungherese del commercio e delle comunicazioni circa l'esercizio di linee aeree regolari.
[2]Il Regio Ministro italiano dell'aeronautica ed il Regio Ministro ungherese del commercio e delle comunicazioni, in virtu' del secondo capoverso dell'art. 1 della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea e firmata a Roma il 5 luglio 1932, sono rimasti d'accordo su quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]1. Il Regio Ministro italiano dell'aeronautica accorda ad una impresa ungherese, che sara' designata dal Regio Ministro ungherese del commercio e delle comunicazioni, per quanto riguarda il territorio italiano, la concessione necessaria per l'istituzione e l'esercizio regolare, nei due sensi, delle linee di trasporto aereo seguenti:
[5]1° Milano o Roma-Venezia-Vienna-Budapest;
[6]2° Roma o Milano-Venezia-Budapest con prolungamento da Roma o da Milano verso il sud o l'ovest, da Budapest verso il nord o l'est;
[7]3° Africa o Asia-Rodi-Atene (Salonicco-Sofia-Belgrado) Budapest.
[8]2. Il Regio Ministro ungherese del commercio e delle comunicazioni accorda ad una impresa italiana, che sara' designata dal Regio Ministro italiano dell'aeronautica, per quanto riguarda il territorio ungherese, la concessione necessaria per l'istituzione e l'esercizio regolare, nei due sensi, delle linee di trasporto aereo seguenti:
[9]1° Budapest-Vienna-Venezia-Milano o Roma;
[10]2° Budapest-Venezia-Roma o Milano con prolungamento da Budapest verso il nord o l'est, da Roma o da Milano verso il sud o l'ovest;
[11]3° Budapest (Belgrado-Sofia-Salonicco) Atene-Rodi-Africa o verso l'Asia.
[12]3. Per l'esercizio di altre linee aeree eventuali, verranno applicate le disposizioni del presente accordo.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025
