Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1929 al 9 maggio 2025. 89 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le Societa' concessionarie sono obbligate di osservare e di far osservare al proprio personale ed ai passeggeri le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti dei due Stati.
tolto: Qualora nell'esercizio delle linee aeree fossero riscontrate ripetute contravvenzioni alle norme di cui sopra, la suprema Autorita' aerea dello Stato interessato e' in diritto di chiedere la revoca dell'impiegato dell'impresa aerea colpevole.
tolto: Nei casi piu' gravi di contravvenzione alle norme di cui sopra, la suprema Autorita' aerea interessata ha il diritto di ottenere la revoca delle concessioni fatte alla Societa' responsabile.aggiunto: Accordo-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3438~art10 · fonte del testo
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