[1]Accordo addizionale alla Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San marino-Rimini.

[2]Il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino ed il Governo italiano, nell'intento di precisare e di integrare le disposizioni della Convenzione stipulata a Roma il 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]La vigilanza della linea, in materia di polizia, e' affidata a funzionari italiani sul territorio italiano e a funzionari sammarinesi sul territorio della Repubblica.

[5]I due Governi si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni che all'uno o all'altro di essi potessero occorrere nei riguardi della linea in materia di polizia.

Testo vigente dal 22 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1448~art1 · fonte del testo

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