[1]Il tronco della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino, passera' in proprieta' del Governo sanmarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 25 anni di esercizio, senza che sia dovuto al Regio Governo d'Italia alcun prezzo di rimborso.

[2]Quanto alla proprieta' del materiale rotabile e di esercizio varranno le norme della legge italiana, e pertanto tale proprieta' rimarra' al concessionario, cui competera' il prezzo di stima, qualora il Governo della Repubblica di San Marino volesse rendersene acquirente, col consenso del Regio Governo d'Italia.

Testo vigente dal 7 settembre 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1962~art8 · fonte del testo

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