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[1]L'abbuono del 10 per cento l'anno, concesso al cognac, dopo un biennio di giacenza nel magazzino speciale, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 gennaio 1896, n. 26, dovra' sempre in avvenire calcolarsi sulla quantita' originariamente introdotta nel magazzino medesimo, in guisa da assicurare l'abbuono totale della tassa sullo spirito rimasto in deposito dieci anni.
[2]E' abolito l'obbligo della cauzione imposta dal comma 2° del citato articolo di legge, modificato con l'art. 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 522.
[3]E' concesso di introdurre nel magazzino speciale di cui sopra anche parte di spirito di vino che rappresenta la quota dell'abbuono di fabbricazione, purche' sia inscritta nel carico come vincolata alla tassa, con diritto di ottenere la liberazione dalla tassa medesima, a titolo di abbuono di fabbricazione, di altrettanta quantita' anidra di spirito di vino esistente in uno dei magazzini contemplati dall'art. 7 del testo di legge suindicato.
[4]La cauzione per l'esercizio dei magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e della frutta da esportarsi, istituiti in localita' ove esistono uffici gabellari, potra' essere limitata ad un decimo della tassa sulla quantita' massima di spirito da introdursi nei detti magazzini.
Testo in vigore dal 6 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
