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[1]All'art. 7 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26, e' aggiunto il comma seguente:
[2]E' ammesso il trasporto del cognac da un magazzino nelle condizioni di cui al successivo art. 9 ad altro magazzino nelle identiche condizioni.
[3]Alla lettera b) dell'articolo medesimo e' sostituto il comma seguente:
- b)dagli opifici di rettificazione ad altri opifici di rettificazione, alle dogane, ai depositi doganali ed ai magazzini summentovati.
Testo in vigore dal 6 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
