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[1]Con decreto Reale sara' fissato il giorno in cui entrera' in vigore la presente legge.
[2]E pure data facolta' al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico la presente legge con quelle 30 gennaio 1896, n. 26, 29 dicembre 1901, n. 522, 22 marzo 1903, n. 152 e 3 luglio 1904, n. 329 nelle parti riguardanti la tassa sugli spiriti.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 giugno 1905.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]A. Majorana.
[7]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 6 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
