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[1]E' esteso alla Sardegna il divieto di mettere in commercio residui, se prima non sieno stati adulterati ad uso di vernici, a spese della parte, in guisa da escludere ogni possibilita' del loro uso come sostanze alimentari, osservate le norme che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'accordo con quello dell'interno.
[2]I detti residui in tal guisa adulterati, potranno essere introdotti in altre parti del Regno, in esenzione di tassa.
Testo in vigore dal 6 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
