Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni, e ogni altra passivita', viene stabilito a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti:
[2]del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;
[3]del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinaccie ed altri cascami della vinificazione;
[4]del 35 per cento per quello che distillano esclusivamente vino, anche se guasto, o vinello.
[5]Per le fabbriche parimenti fornite di misuratore meccanico ed esercitate dalle Societa' cooperative di proprietari o coltivatori di fondi, le quali tengono regolarmente i libri prescritti dal Codice di commercio e distillino esclusivamente, nell'interesse comune, l'abbuono sara' del 28 per cento se distillano vinaccie ed altri cascami della vinificazione provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve vinificate dai soci stessi, e del 40 per cento se distillano vino di identica provenienza.
Testo in vigore dal 6 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
