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Sono convalidate nella somma di lire dodicimilioni quattrocentotredicimila seicentosessanta e centesimi novanta (L. 12,413,660,90) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1898-99, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.
Testo in vigore dal 11 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
