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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie sul fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 29 giugno 1902.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]PRINETTI.
[11]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
