Art. 9 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)
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[1]Qualora il valore dei titoli rimessi e degli altri importi in questione risulti inferiore alla quota di uno Stato acquirente prevista all'art. 5, questo Stato deve mettere a disposizione la differenza in contanti oppure in proprie obbligazioni espresse nella sua valuta per il valore nominale della differenza. Le caratteristiche delle obbligazioni devono corrispondere a quelle dei titoli di Stato emessi all'interno in quell'epoca con scadenza fino a cinque anni.
[2]Dal 15 aprile 1941 alla data di decorrenza degli interessi sulle obbligazioni da consegnare, dovranno essere messi a disposizione gli interessi in contanti.
[3]Qualora il valore dei titoli rimessi e degli altri importi in questione superi la quota di uno Stato acquirente prevista all'art. 5, lo Stato interessato ha diritto al rimborso dell'eccedenza, e precisamente in contanti od in obbligazioni di quello o di quegli Stati acquirenti che hanno rimesso titoli od altri importi per un ammontare inferiore alla quota rispettiva prevista all'art. 5. Se piu' Stati acquirenti hanno diritto a rimborso essi riceveranno su ogni importo in contanti e su tutte le obbligazioni quella quota che risulta dal rapporto fra il loro diritto e l'insieme dei diritti di tutti gli Stati acquirenti aventi diritto a rimborso.
Testo in vigore dal 8 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
