Art. 7 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)
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Gli organi competenti nel territorio di uno Stato acquirente autorizzeranno il trasferimento dei titoli jugoslavi che si trovano nel loro territorio ed appartengono a persone contemplate in questo Accordo (art. 5, comma 2) residenti nel territorio di un altro Stato acquirente.
Testo in vigore dal 8 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
