Art. 4 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)
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[1]Gli altri crediti e diritti dell'ex-Stato jugoslavo e dei Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti e fondi con o senza personalita' giuridica propria e i fondi pubblici da essi amministrati) sarti prima dal 15 aprile 1941:
- a)che sono garantiti da ipoteca su beni che si trovano nel territorio di uno Stato acquirente;
- b)che non sono garantiti da ipoteca su detti beni e che sussistono verso persone fisiche o giuridiche, che al 15 aprile 1941 avevano il loro domicilio o la loro sede con tutti i loro stabilimenti nel territorio di uno Stato acquirente; saranno considerati crediti e diritti di questo Stato con effetto retroattivo dalla data suddetta.
[2]Per i crediti e diritti, di cui e' cambiato il debitore dopo il 15 aprile 1941, e' determinante il domicilio o la sede che aveva il debitore in detto giorno.
[3]Per i crediti e diritti verso persone, che hanno aziende nel territorio di diversi Stati acquirenti, sara' stabilito dagli Stati acquirenti interessati secondo equita' se e in quale misura tali crediti e diritti debbano essere considerati crediti e diritti di uno o di altri Stati acquirenti.
Testo in vigore dal 8 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
