Art. 2 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)
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[1]Le partecipazioni azionarie come pure le altre partecipazioni di carattere patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e dei suoi Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti e fondi con o senza personalita' giuridica propria e i fondi pubblici da essi amministrati) ad imprese, i cui stabilimenti si trovavano, al 15 aprile 1941, esclusivamente nel territorio di uno degli Stati acquirenti, spettano a tale Stato acquirente Con effetto retroattivo dalla data predetta.
[2]Se gli stabilimenti si trovavano nei territori di piu' Stati acquirenti, la ripartizione tra gli Stati stessi dovra' essere effettuata secondo equita'.
Testo in vigore dal 8 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
