Art. 15 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)
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Per i beni ed i debiti di Comuni, consorzi di Comuni ed altri enti di diritto pubblico (fatta eccezione per i Banati) frazionati in seguito alla delimitazione dei confini, si procedera' tra gli Stati acquirenti interessati ad un regolamento secondo principi di equita'.
Testo in vigore dal 8 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
