Art. 14 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)
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[1]A titolo di contributo volontario al regolamento degli obblighi di garanzia dell'ex-Stato jugoslavo, e' convenuto quanto segue:
[2]Ogni Stato acquirente soddisfera' gli obblighi di garanzia elencati nell'allegato 4, in quanto si riferiscano al proprio territorio, ma soltanto verso le persone contemplate in quest'Accordo; lo Stato acquirente che soddisfa tali obblighi di garanzia, acquista i diritti ad essi collegati.
[3]A tali effetti, per le garanzie reali e' decisivo se ed in quale misura l'oggetto, cui la garanzia si riferisce, si trova nel territorio di questo Stato acquirente, per le garanzie puramente personali, la sede del debitore a favore del quale e' stata prestata la garanzia.
[4]Se il debitore e' una persona giuridica e se in conseguenza dei nuovi confini il suo patrimonio e' stato frazionato, l'obbligo di garanzia sara' ripartito tra gli Stati acquirenti interessati, secondo equita'.
Testo in vigore dal 8 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
