Art. 13 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)
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[1]I depositi che servivano a garantire un diritto dell'ex-Stato jugoslavo o dei Banati (ivi compresi le loro aziende, fondi ed istituti con o senza personalita' giuridica propria ed i fondi pubblici da essi amministrati), devono essere consegnati allo Stato acquirente, al quale e' assegnato il rispettivo diritto. Gli altri depositi devono essere consegnati allo Stato acquirente le cui autorita' sono competenti per la questione di cui si tratta.
[2]Con le precedenti disposizioni non vengono pregiudicati i diritti privati di terzi sui predetti depositi.
[3]Gli obblighi concernenti depositi in contanti non custoditi a parte nono considerati obblighi ai sensi dell'art. 11.
Testo in vigore dal 8 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
