Art. 10 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)
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L'Ufficio al quale devono essere rimessi i titoli di debito jugoslavo deve provvedere a tutti gli accertamenti e conteggi previsti agli articoli precedenti ed eseguire i conguagli necessari. Esso deve distruggere sotto il controllo degli Stati acquirenti i titoli di debito jugoslavo rimessigli.
- B)Altri obblighi finanziari.
Testo in vigore dal 8 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
