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[1](1) Quando un periodo di assicurazione nell'assicurazione malattie e' condizione necessaria per l'ammissione all'assicurazione o per la concessione delle prestazioni, vengono, a tale effetto, interamente computati i periodi che un iscritto ad un istituto assicuratore ha compiuto nell'assicurazione malattie dell'altro Stato.

[2](2) Se le prestazioni sono dovute all'assicurato da istituti assicuratori dei due Stati, egli puo' pretendere le prestazioni della medesima natura soltanto da un istituto. L'obbligo di fornire le prestazioni spetta all'istituto assicuratore presso il quale l'interessato era assicurato al momento del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art6 · fonte del testo

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