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Le pensioni o rendite che secondo la presente Convenzione debbono essere pagate dagli istituti assicuratori di uno dei due Stati e che non raggiungano l'importo di 5 R. M. o di L. 10 mensili, possono essere tacitate con il loro valore capitale. A richiesta dell'avente diritto esse debbono essere tacitate.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art18 · fonte del testo

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