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[1]Gli Stati contraenti s'impegnano esplicitamente ad adempiere gli obblighi assunti dai loro Governi nell'Accordo di cui all'art. 1.
[2]Le disposizioni dell'Accordo, ancorche' differiscano, dalla legislazione dei singoli Stati contraenti hanno senz'altro forza di legge.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
