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[1]1. - Le azioni e le azioni di godimento sono indivisibili.
[2]2. - Nel caso che un'azione od un'azione di godimento appartenga a piu' aventi diritto, i diritti da essa derivanti potranno essere esercitati soltanto a mezzo di un rappresentante comune.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
