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[1]1. - I dividendi e le azioni sorteggiate sono pagati presso le Casse designate dal Consiglio di amministrazione.
[2]2. - I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni sono devoluti alla Compagnia. Lo stesso vale per gli importi delle azioni sorteggiate e delle azioni di godimento non reclamati entro il termine di venti anni.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
