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[1]1. - Dopo ripartito un dividendo di 25 franchi-oro per azione, i portatori di azioni di godimento ed i portatori di azioni godono lo stesso trattamento nei riguardi del pagamento di un ulteriore dividendo.

[2]2. - In caso di scioglimento della Compagnia il ricavato della liquidazione viene ripartito come segue:

  • a)si procede anzitutto al rimborso delle azioni ancora in circolazione per un ammontare fino a 500 franchi-oro per ogni azione;
  • b)la rimanenza e' ripartita in parti uguali fra i portatori di azioni e di azioni di godimento.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1818~art43 · fonte del testo

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