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[1]1. - Se l'Assemblea generale delibera l'estinzione di azioni, il Consiglio di amministrazione stabilisce se ed in qual misura l'estinzione debba effettuarsi mediante sorteggio o libero riscatto.
[2]2. - Per le azioni sorteggiate non vengono emesse nuove azioni di godimento.
[3]3. - I numeri delle azioni sorteggiate vengono pubblicati nei giornali indicati nell'art. 10.
[4]4. - Le azioni estinte sono rese nulle per la circolazione.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
