Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]1. - Se, dopo dotato il fondo di riserva di cui all'art. 39, alinea 4, l'utile netto dell'esercizio, ivi indicato, supera la somma che occorrerebbe per ripartire un dividendo in ragione del 5 per cento per ogni azione ancora in circolazione, deve prelevarsi, per i membri del Consiglio di amministrazione e per i funzionari dirigenti, la quota del 10 per cento sulla eccedenza che cosi' rimane.
[2]2. - Un terzo di questa somma viene assegnato ai funzionari dirigenti e ripartito fra di essi dal Consiglio di amministrazione.
[3]3. - Due terzi sono ripartiti fra i membri del Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
