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[1]1. - I membri del Consiglio di amministrazione menzionati all'art. 28, alinea 1 a) ed alinea 2, durano n carica fino al giorno in cui non pervenga alla Compagnia la loro revoca.
[2]2. - I membri del Consiglio di amministrazione menzionati all'art. 28, alinea 1 b), durano in carica fino all'Assemblea generale ordinaria che si riunisce nel terzo anno a datare dal giorno in cui sono stati eletti.
[3]3. - I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
