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[1]1. - In conformita' alle disposizioni dell'art. 6 dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 il Consiglio di amministrazione e' costituito da diciotto membri, e cioe':
- a)da otto membri nominati dai Governi degli Stati contraenti in ragione di due per ogni Stato;
- b)da dieci membri eletti dall'Assemblea generale della Compagnia fra cittadini degli Stati contraenti, dei quali uno, gradito dal rispettivo Governo, per ogni Stato che contribuisca nelle spese di amministrazione della Compagnia almeno per un decimo.
[2]2. Inoltre, in rappresentanza degli interessi degli obbligazionisti, fanno parte del Consiglio di amministrazione, ma solo con voto consultivo, anche i tre membri del Comitato degli obbligazionisti. Di massima essi prenderanno parte alle sedute del Consiglio di amministrazione quando si discutano questioni che interessino gli obbligazionisti.
[3]3. - Il Consiglio di amministrazione fissa la retribuzione dei membri di cui agli alinea 1 e 2 e dei revisori dei conti.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
