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[1]1. - Qualora non siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 23 per la validita' delle deliberazioni dell'Assemblea generale, e' convocata una nuova Assemblea generale, le cui deliberazioni sono valide senza riguardo all'ammontare del capitale sociale rappresentato.
[2]2. - Questa Assemblea generale di seconda convocazione puo' validamente deliberare soltanto in merito questioni poste all'ordine del giorno della prima.
[3]3. - La convocazione della seconda Assemblea generale ha luogo nella forma prescritta dall'art. 17.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
