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[1]1. - Le deliberazioni dell'Assemblea generale in merito agli oggetti menzionati all'art. 15, alinea 1 d), e), f), nonche' le deliberazioni in merito alla riduzione del capitale sociale - in quanto non si tratti di estinzione di azioni proprie coll'utile netto o con riserve non vincolate - sono prese a maggioranza di tre quarti; tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta di voti.
[2]2. - Le deliberazioni sono valide soltanto se nell'Assemblea generale e' rappresentata almeno la decima parte dei capitale sociale non ammortizzato.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
