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[1]1. - Gli azionisti o i portatori di azioni di godimento che intendano partecipare alla deliberazione, devono assistere personalmente all'Assemblea generale o farsi rappresentare da un azionista o da un portatore di azioni di godimento, munito di delega scritta ed avente diritto a parteciparvi.
[2]2. - La forma della delega e' fissata dal Consiglio di amministrazione in occasione della convocazione dell'Assemblea generale.
[3]3. - Senza esser azionisti o portatori di azioni di godimento possono assistere, per delega, all'Assemblea generale soltanto i legittimi rappresentanti di persone sotto tutela o curatela, nonche' i rappresentanti di persone giuridiche.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
