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[1]1. - Gli azionisti o i portatori di azioni di godimento che intendano partecipare alla deliberazione, devono assistere personalmente all'Assemblea generale o farsi rappresentare da un azionista o da un portatore di azioni di godimento, munito di delega scritta ed avente diritto a parteciparvi.

[2]2. - La forma della delega e' fissata dal Consiglio di amministrazione in occasione della convocazione dell'Assemblea generale.

[3]3. - Senza esser azionisti o portatori di azioni di godimento possono assistere, per delega, all'Assemblea generale soltanto i legittimi rappresentanti di persone sotto tutela o curatela, nonche' i rappresentanti di persone giuridiche.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1818~art20 · fonte del testo

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