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All'Assemblea generale hanno diritto di assistere soltanto gli azionisti o portatori di azioni di godimento che abbiano depositato le loro azioni od azioni di godimento alle casse indicate dal Consiglio di amministrazione al piu' tardi quattordici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
