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[1]1. - Sono di competenza dell'Assemblea generale:
- a)l'elezione dei consiglieri di amministrazione in virtu' dell'art. 28, alinea 1-b);
- b)l'esame e l'approvazione del bilancio e la deliberazione di discarico del Consiglio di amministrazione dalla responsabilita';
- c)le deliberazioni di cui all'art. 39 ed in particolare anche la determinazione del dividendo annuo;
- d)l'aumento del capitale sociale e l'emissione di prestiti;
- e)lo scioglimento della Compagnia;
- f)le modificazioni da apportarsi allo statuto;
- g)l'estinzione delle azioni;
- h)la riduzione del capitale sociale;
- i)la nomina di tre revisori dei conti e di due supplenti per la verifica dei conti.
[2]2. - Con l'approvazione dei rappresentanti degli stati menzionati all'art. 28, alinea 1-a), lo statuto puo' esser modificato in virtu' di una deliberazione dell'Assemblea generale, qualora le modificazioni non siano in contradizione con l'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942.
[3]3. - Le proposte relative a modificazioni dello statuto devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale dal Consiglio di amministrazione. Le modificazioni dello statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale non sono soggette ad ulteriore approvazione degli Stati.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
