Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Se viene smarrita, rubata o distrutta un'azione, una azione di godimento, oppure una cedola, l'interessato deve chiedere al tribunale competente di Vienna l'annullamento del documento.
[2]------------ (*) I portatori di azioni precedentemente sorteggiate hanno ricevuto, oltre al capitale versato, delle azioni di godimento.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
