In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per cio' che concerne i "phalansteres" delle aziende carbonifere si conviene quanto segue:

  • 1)i dormitori saranno convenientemente riscaldati secondo la stagione;
  • 2)ogni lavoratore disporra' di un armadio che possa essere chiuso, di letto a rete metallica munito di materassi non di paglia, coperte nel numero sufficiente e biancheria da letto che sara' cambiata due volte al mese;
  • 3)salvo il caso di espresso desiderio dei lavoratori saranno evitati i letti sovrapposti.

Testo vigente dal 19 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1663~art5 · fonte del testo

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